Hai deciso che vuoi creare una startup nel 2023. Hai un’idea innovativa che pensi cambierà il mondo.
Ti sei informato su internet, hai cercato se si scrive startup, start up o start-up.
Hai trovato tutte le definizioni, sai che deve essere un business innovativo, scalabile e ripetibile e hai visto tutti i documentari sulla Silicon Valley.
Ma ti sei accorto che se vuoi concretizzare il tuo sogno devi rimboccarti le maniche per scoprire come mettere in piedi la tua impresa innovativa seguendo le normative legali vigenti, in questo articolo troverai tutte le risposte.
Il concetto di startup
La definizione del concetto di startup è andato definendosi sempre più chiaramente nel corso degli anni, molti sono stati gli studiosi che ne hanno dato diverse definizioni, tra le più famose:
“Un’organizzazione temporanea che ha lo scopo di cercare un business model scalabile e ripetibile.” – Steve Blank.
“Una società concepita per crescere velocemente”. – Paul Graham.
“Un’istituzione umana concepita per offrire nuovi prodotti o servizi in condizioni di estrema incertezza”. – Eric Ries.
Secondo la celebre enciclopedia Treccani la Startup è la “fase iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa, di un’impresa appena costituita o di un’impresa che si è appena quotata in borsa”. Il termine di derivazione anglosassone significa «partire, mettersi in moto»”
Sebbene tutte queste definizioni siano accurate da un punto di vista concettuale, quando parliamo di startup innovative a livello normativo non bastano.
La legislazione italiana riconosce la Startup con il termine di Startup Innovativa.
Lo status di startup innovativa in Italia e in Europa richiede dei requisiti specifici, vediamo come la regolamentazione italiana ed europea definisce questo tipo di impresa che deve avere caratteristiche che vanno oltre l’idea comune di impresa altamente tecnologica pronta a rivoluzionare il mercato.
Che caratteristiche deve avere una startup innovativa?
Ai sensi della normativa, una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
- è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
- sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Tutte queste caratteristiche sono essenziali per il riconoscimento legale della startup e soprattutto per avvalersi delle agevolazioni dedicate a questo tipo di impresa.
E la PMI innovativa è diversa dalla start-up innovativa?
PMI innovativa e Start up innovativa non sono la stessa cosa.
Le PMI innovative sono imprese di piccole-medie dimensioni oppure micro-imprese attive nel settore dell’innovazione.
La definizione di PMI innovativa è stata introdotta per la prima volta nel 2015 per favorire lo sviluppo tecnologico e la crescita di questa categoria di imprese.
Le PMI innovative possono essere definite una sorta di evoluzione delle start up innovative. Entrambe le tipologie di società operano, infatti, nel campo dell’innovazione tecnologica.
Tuttavia, a livello legale, ci sono alcuni importanti criteri di differenziazione tra le due, scopriamo insieme le differenze e le caratteristiche comuni.
PMI innovativa, tutti i requisiti
Tutte le società di capitali (es. SRL o SRLS) possono diventare PMI innovative, iscrivendosi alla sezione speciale del registro delle imprese.
Come per le startup innovative, anche alle PMI innovative la normativa non pone restrizioni settoriali, purché le imprese in questione siano caratterizzate da una componente innovativa.
Tuttavia, le PMI innovative non hanno delimitazioni temporali, al contrario delle startup che devono essere costituite da meno di 5 anni.
Una startup innovativa ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, mentre per le PMI innovative non vi sono restrizioni su questo.
Il valore di produzione annuo delle startup innovative deve essere inferiore ai € 5 milioni.
Le PMI innovative, invece, devono essere imprese di piccola e media dimensione il cui fatturato annuo non superi i € 50 milioni o il cui bilancio totale non superi i € 43 milioni, e devono contenere meno di 250 dipendenti.
Inoltre, mentre le startup devono presentare almeno uno dei “requisiti soggettivi” citati nei paragrafi precedenti, le PMI devono invece presentarne almeno due.
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